Sez. 5 - , Ordinanza n. 15750 del 23/07/2020 (Rv. 658404 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Termine per l'accertamento automatizzato ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 - Rilevanza meramente interna - Natura ordinatoria - Termine per la notifica della conseguente cartella di pagamento - Rilevanza esterna - Natura perentoria.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la rettifica cd. formale automatizzata, previsto dall'art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973, ha un rilievo tutto interno all'apparato organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, mentre nel rapporto, esterno, tra contribuente e fisco rileva il diverso termine - avente invece natura perentoria - entro il quale il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare al debitore la conseguente cartella di pagamento (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)