Sez. 3, Sentenza n. 2510 del 10/04/1986 (Rv. 445608 - 01)
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ESIGENZA DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - OGGETTO - RICORSO AL CRITERIO DELL'"ID QUOD PLERUMQUE ACCIDIT" - ESCLUSIONE.*
LOCAZIONE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO DEL LOCATORE A FAR CESSARE LA PROROGA LEGALE - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NORMALE ATTIVITÀ DEL LOCATORE - ESIGENZA DI MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITÀ COMMERCIALE - ONERE PROBATORIO DEL LOCATORE - OGGETTO - RICORSO AL CRITERIO DELL'"ID QUOD PLERUMQUE ACCIDIT" - ESCLUSIONE.*
Il locatore che, in forza del combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge n. 392 del 1978, come modificato dalla legge n. 93 del 1979, chieda di recedere dal contratto di locazione non abitativa per l'esigenza di migliorare le condizioni di Esercizio della propria attività commerciale - divenuta difficoltosa e disagevole per inadeguatezza dei locali già ad essa adibiti - mediante la destinazione al miglioramento di detta attività dello immobile locato, ha l'Onere di provare una tale necessità, dimostrando la sussistenza di apprezzabili condizioni obiettive, da cui derivi l'esigenza di incrementare l'attività e la insufficienza, a tal fine, dei locali dei quali ha già la disponibilità, senza che una tale prova possa essere sopperita con il ricorso al criterio dell'id quod plerumque accidit. (V 1408/83, mass n 426230).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 all. B art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)