Sez. 3, Sentenza n. 1408 del 23/02/1983 (Rv. 426230 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
La necessità idonea a legittimare il recesso del locatore da locazione non abitativa, in base al combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla legge 31 marzo 1979 n. 93, è integrata dall'esigenza del suddetto di migliorare le condizioni di Esercizio della propria attività commerciale, divenuta difficoltosa e disagevole per inadeguatezza dei locali già ad essa adibiti, mediante la destinazione all'ampliamento ed al miglioramento di detta attività dell'immobile locato, a nulla rilevando che questo richieda, a tal fine, opere di aggiustamento e restauro previe le opportune ed occorrenti autorizzazioni amministrative. (V 5023/82, mass n 422950; (V 3973/82, mass n 421921).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)