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Sez. 5, Sentenza n. 6624 del 06/04/2016 (Rv. 639241 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI | Somme percepite coniuge - Deducibilità per il datore di lavoro - Esclusione - Irrilevanza fiscale per il percipiente - Riconoscimento delle ritenute per il recupero del credito d'imposta.
Stato
decisa il 2016-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639241-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - COMPENSI

In tema di redditi d'impresa, ai sensi dell'art. 62 del d.P.R. n. 917 del 1986, vigente "ratione temporis", il compenso percepito dal coniuge per il lavoro prestato nell'impresa dell'altro, pur non essendo deducibile per l'imprenditore in ragione della qualità dell'"accipiens", non concorre a formare il reddito complessivo del percipiente, dal quale, dunque, non deve essere dichiarato, ma le ritenute fiscali, operate al momento del pagamento, vanno riconosciute e costituiscono adeguata modalità di recupero del credito d'imposta per il datore di lavoro.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 60, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 62, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)