Sez. 1, Sentenza n. 5128 del 08/05/1991 (Rv. 472058 - 01)
Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile, imposta R.M.) - Accertamento (determinazione dell'imposta, concordato) - Sintetico - In genere | Motivazione.
Tributi erariali diretti - Imposta sui redditi di ricchezza mobile (imposta ricchezza mobile, imposta R.M.) - Accertamento (determinazione dell'imposta, concordato) - Sintetico - In genere
In tema d'imposta di ricchezza mobile, nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'avviso di accertamento induttivo di un reddito più elevato di quello dichiarato dal contribuente è congruamente motivato solo quando i fatti-indice contestati abbiano specificità e concretezza, tal che sia garantita la difesa del contribuente e la sua effettiva possibilità di contestazione dell'"an" o del "quantum debeatur", mentre, in difetto di detto requisito, resta affetto da nullità, anche indipendentemente da un'espressa comminatoria di legge. (Nella specie, la S.C., in applicazione dei suddetti principi, ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto sufficientemente motivato un avviso di accertamento il quale faceva generico riferimento ai notevoli compensi percepiti dal contribuente, nella sua qualità di ingegnere, per la progettazione e la direzione di non meglio precisati lavori eseguiti per conto di enti pubblici e privati).
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 37, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 117
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)