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Sez. 5, Sentenza n. 11767 del 20/05/2009 (Rv. 608239 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - ANALITICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO | Accertamento nei confronti di soggetti tassabili in base a bilancio - Metodo analitico induttivo ex art. 119 del d.P.R. n. 645 del 1958 - Applicabilità - Condizioni - Metodo sintetico - Applicabilità - Condizioni - Modalità.
Stato
decisa il 2009-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608239-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE; IMPOSTA R.M.) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTO (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA, CONCORDATO) - ANALITICO - SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - INTEGRAZIONI O CORREZIONI DELLE IMPOSTAZIONI CON METODO INDUTTIVO

In tema di imposta sui redditi di ricchezza mobile, prevista dal d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, l'accertamento a carico di soggetti tassabili in base a bilancio poteva svolgersi ricorrendo al metodo analitico-induttivo, consentito dall'art. 119 del d.P.R. cit., con l'integrazione o correzione delle impostazioni di bilancio mancanti o inesatte mediante recuperi, ovvero, in presenza di scritture contabili irregolari o incomplete, tali da inficiare la regolarità del bilancio (come, nella specie, per l'assenza del registro di movimentazione delle merci), tramite l'accertamento in via sintetica del reddito imponibile in base alla situazione economica dell'azienda, desunta da elementi e dati comunque raccolti, disattendendo il bilancio e dando conto delle correzioni, senza che per questo fosse necessaria la esatta indicazione delle norme violate, purché il contribuente avesse la possibilità di conoscere e contestare la pretesa dell'ufficio finanziario.

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 119 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)