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Sez. 1, Sentenza n. 3871 del 28/06/1985 (Rv. 441442 - 01)

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - STORICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ - IMMOBILE DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO OD ARTISTICO - INCLUSIONE NEL DEMANIO ACCIDENTALE DELLO STATO, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - MERA RILEVANZA STORICA DI UN MURO PRIVO DI DICHIARAZIONE O RICONOSCIMENTO DEL PREDETTO INTERESSE - DISCIPLINA PRIVATISTICA EX ART. 887 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441442-01

ANTICHITÀ E BELLE ARTI - DEMANIO PUBBLICO - ARCHEOLOGICO - STORICO - MONUMENTI ED OPERE D'ANTICHITÀ - IMMOBILE DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO OD ARTISTICO - INCLUSIONE NEL DEMANIO ACCIDENTALE DELLO STATO, DELLE PROVINCE O DEI COMUNI - CONDIZIONI - CONSEGUENZE - MERA RILEVANZA STORICA DI UN MURO PRIVO DI DICHIARAZIONE O RICONOSCIMENTO DEL PREDETTO INTERESSE - DISCIPLINA PRIVATISTICA EX ART. 887 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Un immobile di interesse storico, archeologico od artistico può ritenersi incluso nel Demanio cosiddetto accidentale dello stato, delle province o dei comuni, a norma degli artt. 822 secondo comma ed 824 primo comma cod. civ., alla duplice condizione che appartenga ai suddetti enti, e che l'indicato interesse sia stato dichiarato o riconosciuto, secondo la previsione degli artt. 1 e 2 della legge 1 giugno 1939 n. 1089, in esito a specifico giudizio valutativo da parte dell'amministrazione. Pertanto, al fine di ritenere inapplicabile la disciplina privatistica di cui all'art. 887 cod. civ., con riguardo alla conservazione e riparazione di un muro fra fondi a dislivello, non è sufficiente la mera Rilevanza storica del muro medesimo, unitamente alla sua appartenenza al comune (nella specie, "mura castellane" di valfabbrica), atteso che, ove manchi la suddetta dichiarazione o riconoscimento, l'immobile deve considerarsi compreso non nel Demanio (accidentale), ma nel patrimonio disponibile dell'ente territoriale, e come tale soggetto a quella disciplina privatistica.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Cod. Civ. art. 887, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)