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Sez. 2, Ordinanza n. 28127 del 22/10/2025 (Rv. 676046-01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Sanzioni irrogate dalla Consob - Responsabilità dei componenti del consiglio di amministrazione - Individuazione - Rilevanza del limitato periodo di svolgimento della carica da parte di un componente dell’organo - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676046-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE

In materia di sanzioni irrogate dalla Consob, la responsabilità dei consiglieri non esecutivi del consiglio di amministrazione, conseguente alle omesse informazioni fornite all'autorità di vigilanza, configura un illecito permanente che discende dagli elevati requisiti di professionalità prescritti ai componenti del consiglio dagli art. 13, d.lgs. n. 58 del 1998 e dal d.m. n. 468 del 1998; ne consegue che la responsabilità di ciascuno di essi prescinde completamente dal lasso temporale in cui la carica è stata rivestita. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la legittimità della sanzione irrogata dalla CONSOB a un componente senza deleghe del consiglio di amministrazione di una banca per la responsabilità derivante dall'accertata omissione di approfondimento e segnalazione, all'organo amministrativo, di un'esaustiva rappresentazione dei valori e dei criteri di stima da inserire nei prospetti inerenti ad aumenti di capitale comunicati alla Banca d'Italia, di cui aveva conoscenza, avendo già assunto la carica).

Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 94, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 13, Decr. Minist. Tesoro 11/11/1998 num. 468, Cod. Civ. art. 2380 bis, Cod. Civ. art. 2381

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)