Sez. 2 - , Sentenza n. 5 del 03/01/2019 (Rv. 652050 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE | Obbligo di segnalazione delle irregolarità alla CONSOB - Violazione, da parte della società, di regola di condotta prescritta da norma interna - Rilevanza - Fattispecie.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - ORGANI SOCIALI - COLLEGIO SINDACALE - DOVERI - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, il dovere di controllo dei componenti del collegio sindacale e il correlativo obbligo di segnalazione alla CONSOB hanno ad oggetto anche le violazioni, da parte della società, delle norme di condotta previste da regolamenti interni le quali, benché maggiormente stringenti rispetto a quelle di portata generale poste dalla legge, dalle fonti regolamentari o dai codici di autodisciplina, devono tuttavia ritenersi cogenti per la società medesima, essendo esse adottate all'esito di una scelta del tutto libera che costituisce una volontaria autolimitazione dell'operatore del mercato. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva confermato il giudizio di responsabilità di un componente del collegio sindacale per avere omesso di comunicare alla CONSOB la mancata sottoposizione al consiglio di amministrazione del comunicato stampa concernente l'emissione di un prestito obbligazionario, in contrasto con quanto stabilito da un regolamento interno della società sulla gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 149
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)