Sez. U - , Sentenza n. 17533 del 04/07/2018 (Rv. 649751 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Ufficiale giudiziario diverso da quello competente per legge - Artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 – Violazione – Mera irregolarità – Fondamento – Conseguenze.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In tema di notificazioni, la violazione delle norme di cui agli artt. 106 e 107 d.P.R. n. 1229 del 1959 costituisce una semplice irregolarità del comportamento del notificante, la quale non produce alcun effetto ai fini processuali e, quindi, non configura una causa di nullità della notificazione. In particolare, detta irregolarità, nascendo dalla violazione di norme di organizzazione del servizio svolto dagli ufficiali giudiziari, non incide sull'idoneità della notificazione a rispondere alla propria funzione nell'ambito del processo e può, eventualmente, rilevare soltanto ai fini della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo ufficiale giudiziario che ha eseguito la notificazione.
Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)