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Sez. 2, Sentenza n. 14355 del 06/06/2013 (Rv. 626460 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | - Artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959 - Competenza dell'ufficiale giudiziario per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale - Destinatari residenti, dimoranti o domiciliati nella sua circoscrizione territoriale - Destinatari altrove residenti - Condizioni e limiti.
Stato
decisa il 2013-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626460-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA

Ai sensi degli artt. 106 e 107 del d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, l'ufficiale giudiziario è competente a notificare, per mezzo del servizio postale, atti del proprio ministero a persone residenti, dimoranti o domiciliate nella sua circoscrizione territoriale, mentre può eseguire nei confronti di soggetti residenti altrove soltanto le notificazioni degli atti relativi a procedimenti che siano o possano essere di competenza dell'autorità giudiziaria della sede cui è addetto.

Riferimenti normativi: DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 106, DPR 15/12/1959 num. 1229 art. 107, Cod. Proc. Civ. art. 149 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)