Sez. 1, Sentenza n. 5679 del 30/10/1979 (Rv. 402276 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI).*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - LIMITAZIONI (FATTI DOLOSI).*
Ai sensi dell'art 1917 cod civ, l'Assicurazione copre, con la sola eccezione del fatto doloso, ogni rischio derivante dalla responsabilita civile se dipendente da colpa grave o gravissima mentre non puo esservi responsabilita e quindi valido Obbligo di copertura assicurativa per un fatto accidentale, nel senso di fortuito o di dipendente da forza maggiore, salvi i casi di legge. Resta, pertanto, escluso che, in Mancanza di espresse clausole delimitative del rischio, alcune colpe non siano comprese nella garanzia assicurativa.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)