Sez. 1, Sentenza n. 1006 del 11/04/1985 Cc. (dep. 03/05/1985) Rv. 168951 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI ABNORMI - NOZIONE - PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 477 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - ABNORMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI ABNORMI - NOZIONE - PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 477 SECONDO COMMA COD. PROC. PEN. - ABNORMITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
Un provvedimento può considerarsi abnorme soltanto quando, per la singolarità del suo contenuto, si ponga al di fuori dello intero sistema organico della legge processuale, tanto da essere imprevisto ed imprevedibile dal legislatore. Ne deriva che non può configurarsi come "abnorme", il provvedimento emanato nell'ambito del potere previsto dall'art. 477 cod. proc. pen., quando si eccepisca soltanto il corretto Esercizio di detto potere. (Conf mass n 161773 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)