Sez. 5, Sentenza n. 2887 del 14/10/1983 Cc. (dep. 16/12/1983) Rv. 161773 - 01
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI ABNORMI - PROVVEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 477 COD. PROC. PEN. - INOPPUGNABILITÀ - ABNORMITÀ - CASI - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
NULLITÀ NEL PROCESSO PENALE - ATTI ABNORMI - PROVVEDIMENTO PREVISTO DALL'ART. 477 COD. PROC. PEN. - INOPPUGNABILITÀ - ABNORMITÀ - CASI - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento di cui all'art. 477 cod. proc. pen., emesso in primo grado, è sottratto a qualunque impugnazione e di regola non può essere affetto da abnormità, ma eventualmente può essere nullo o illegittimo (allorché il fatto non sia effettivamente diverso, ovvero manchi un'idonea motivazione in proposito) - sussiste abnormità solo quando lo schema dell'art. 477 risulti sovvertito ed il relativo meccanismo processuale sia indebitamente usato in luogo dell'Esercizio separato di una distinta Azione penale, ovvero della contestazione suppletiva prevista dall'art. 445 cod. proc. pen. - ciò avviene quando si tratti non di fatto diverso (che si sostituisca a quello contestato), ma di fatto nuovo ed ulteriore. (Conf mass n 159737; (Conf mass n 155955; (Conf mass n 152028; (Conf mass n 150065; (Conf mass n 143924; (Conf mass n 143067).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 477
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)