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Sez. 2, Sentenza n. 501 del 02/03/1970 (Rv. 345528 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1970-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/345528-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - REVOCA DELLA PENSIONE - ESTREMI.*

La revoca della pensione di invalidita (art 10, cpv, RDL n 636 del 14 aprile 1939) e subordinata alla condizione del riacquisto della capacita di guadagno per miglioramento delle condizioni fisiopsichiche del pensionato, e conseguente riadattamento funzionale. Ai fini della revoca e, pertanto, necessario confrontare le condizioni del soggetto al momento in cui gli venne concessa la pensione con quelle sussistenti al momento nel quale la revoca dovrebbe essere disposta.*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)