Sez. 2, Sentenza n. 2500 del 21/07/1972 (Rv. 359981 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - CONDIZIONI - RIACQUISTO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - RIOCCUPAZIONE DEL PENSIONATO - CONDIZIONI - RIACQUISTO DELLA CAPACITA DI GUADAGNO.*
La revoca della pensione di invalidita ai sensi dell'art 10, secondo comma del RDL 14 aprile 1939 n 636 e subordinata alla condizione del riacquisto della capacita di guadagno che puo conseguire tanto ad un effettivo miglioramento delle condizioni di salute dell'assicurato quanto ad un proficuo e non usurante riadattamento del pensionato al lavoro, cosi che allo stesso diventi possibile prestare utilmente le sue residue energie in un'occupazione confacente alle sue attitudini, con una retribuzione tale da far ritenere concretamente riacquistata una capacita di guadagno superiore a quella fissata per il conseguimento del diritto a pensione. (V 1315'70, mass n 347029; 501'70, mass n 345528).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)