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Sez. 1, Sentenza n. 11916 del 14/12/1990 (Rv. 470152 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - ACQUIRENTE DI IMMOBILE IPOTECATO A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - DIRITTO AL FRAZIONAMENTO DEL MUTUO E DELL'IPOTECA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1990-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/470152-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO - ACQUIRENTE DI IMMOBILE IPOTECATO A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO - DIRITTO AL FRAZIONAMENTO DEL MUTUO E DELL'IPOTECA - ESCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

Il terzo acquirente di un immobile ipotecato a garanzia di mutuo fondiario non può vantare alcun diritto contrario né alla suddivisione del mutuo stesso, né al correlato frazionamento della ipoteca, stante la sua estraneità al contratto di finanziamento e, configurandosi, inoltre, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 7 del 1976, detto frazionamento come oggetto di una rinuncia del creditore ipotecario al diritto all'indivisibilità dell'ipoteca e perciò come riconducibile ad un atto unilaterale, che non cessa di essere tale anche se consacrato nel contesto degli accordi intercorsi col mutuatario al fine della suddivisione del mutuo. Pertanto, qualora detto terzo abbia dovuto soddisfare, nei limiti della quota gravante sull'immobile trasferitogli, le ragioni del creditore ipotecario, non può da questi pretendere alcun indennizzo, sotto il profilo dell'impedimento frapposto dall'intervenuto frazionamento al subingresso, ex art. 2866, secondo comma cod. civ., nelle ipoteche costituite sugli altri beni del debitore inadempiente - operando tale norma solo quando il terzo sia stato chiamato a rispondere dell'intero debito del suo dante causa e, comunque, esclusivamente nei rapporti fra questi due soggetti, sicché un eventuale profilo risarcitorio, connesso a comportamenti asseritamente idonei a compromettere la compiuta realizzazione del diritto di cui al primo comma della medesima norma, può utilmente affermarsi nei soli confronti di detto dante causa - o del venir meno delle garanzie, connesse all'originaria unità dell'ipoteca, che sarebbero state utilizzabili in Sede di surrogazione ex art. 1203 cod. civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2866, DPR 21/01/1976 num. 7 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)