Sez. 2, Sentenza n. 3199 del 09/05/1983 (Rv. 428105 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - USO - IN GENERE - TRASFORMAZIONI DI PARTE DEL TETTO IN TERRAZZO DA PARTE DI UN CONDOMINO PROPRIETARIO DEL PIANO ADIACENTE E NON SOTTOSTANTE AL TETTO MEDESIMO CON ANNESSIONE ALLA SUA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - TETTO - USO - IN GENERE - TRASFORMAZIONI DI PARTE DEL TETTO IN TERRAZZO DA PARTE DI UN CONDOMINO PROPRIETARIO DEL PIANO ADIACENTE E NON SOTTOSTANTE AL TETTO MEDESIMO CON ANNESSIONE ALLA SUA PROPRIETÀ ESCLUSIVA - ILLEGITTIMITÀ.*
La trasformazione in terrazzo di parte del tetto di copertura di un edificio condominiale ad opera del condomino proprietario del piano adiacente e non sottostante e l'annessione del terrazzo alla sua proprietà esclusiva, mediante creazione di un accesso diretto per uso a lui solo riservato, è illegittima, in quanto tale attività, oltre a non essere riconducibile all'Esercizio del diritto di sopraelevazione attribuito al proprietario dell'ultimo piano dello edificio condominiale, realizza, per un verso, alterazione unilaterale della funzione e destinazione, di mera copertura e protezione delle sottostanti strutture, propria del tetto preesistente, e, per altro verso, comporta appropriazione di cosa comune, che integra violazione dei diritti di comproprietà e delle inerenti facoltà di uso e godimento (secondo la sua natura) spettanti agli altri condomini in ordine a parte comune dello edificio.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)