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Sez. 5, Ordinanza n. 21590 del 31/07/2024 (Rv. 672100-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Iscrizione ipotecaria conseguente a un'ordinata progressione di atti e divenuta definitiva per mancata impugnazione - Diniego di autotutela - Sindacato del giudice tributario - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672100-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

Rispetto ad un atto - nella specie, di iscrizione ipotecaria ex art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 - formatosi nell'ambito di una corretta pretesa tributaria secondo un'ordinata progressione di atti e divenuto definitivo per mancata impugnazione ex art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, il sindacato del giudice tributario sul diniego dell'Amministrazione finanziaria, tempestivamente impugnato, di procedere in sede di autotutela all'annullamento della cartella di pagamento sottesa all'iscrizione è consentito qualora ricorrano ragioni (originarie o sopravvenute) di rilevante interesse generale alla sua rimozione, che giustificano l'esercizio del potere.

DPR 31/12/1992 num. 546 art. 19 com. 1 CORTE COST., DPR 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)