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Sez. 5 - , Ordinanza n. 21146 del 24/08/2018 (Rv. 650057 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA | Autotutela in materia tributaria - Diniego - Impugnazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti - Fondamento.
Stato
decisa il 2018-08-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650057-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - GIURISDIZIONE IN MATERIA TRIBUTARIA

Nel processo tributario, il sindacato sull'atto di diniego dell'Amministrazione di procedere ad annullamento del provvedimento impositivo in sede di autotutela può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere, che, come affermato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 181 del 2017, si fonda su valutazioni ampiamente discrezionali e non costituisce uno strumento di tutela dei diritti individuali del contribuente.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quater CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)