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Sez. 4, Sentenza n. 338 del 26/10/1988 Ud. (dep. 16/01/1989) Rv. 180145 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ATTENUANTE ERRONEAMENTE CONCESSA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - COMPARAZIONE TRA AGGRAVANTI ED ATTENUANTI - OMESSA VALUTAZIONE - LEGITTIMITÀ - IMMODIFICAZIONE DELLA PENA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180145-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - ATTENUANTE ERRONEAMENTE CONCESSA - MANCATA IMPUGNAZIONE DEL P.M. - COMPARAZIONE TRA AGGRAVANTI ED ATTENUANTI - OMESSA VALUTAZIONE - LEGITTIMITÀ - IMMODIFICAZIONE DELLA PENA - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

In tema di impugnazione, non viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto, non tenga conto di una attenuante erroneamente concessa in primo grado (e non revocabile per difetto di impugnazione da parte del P.m.), purché rimanga immutata la specie e la quantità della pena irrogata dal primo giudice e non venga revocato alcun beneficio. (fattispecie di imputato condannato per furto aggravato, al quale, in primo grado, era stata accordata l'attenuante della riparazione del danno benché, sorpreso nella flagranza del reato, l'autoveicolo sottratto fosse stato recuperato dagli agenti operanti; il giudice di appello si limitò a comparare solo l'attenuante generica con l'aggravante, immutato il giudizio di equivalenza, trascurando la valutazione della attenuante erroneamente accordata.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)