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Sez. 4, Sentenza n. 16238 del 18/10/1989 Ud. (dep. 22/11/1989) Rv. 182626 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DELITTO COLPOSO - CONDOTTA DELLA VITTIMA - MINIMO CONCORSO DI CAUSE E DI COLPE - RIDUZIONE DELLA PENA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1989-10-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182626-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEIUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - DELITTO COLPOSO - CONDOTTA DELLA VITTIMA - MINIMO CONCORSO DI CAUSE E DI COLPE - RIDUZIONE DELLA PENA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA - RAGIONE.*

In tema di impugnazioni, non realizza una ipotesi di reformatio in peius il giudice del gravame il quale, riconosciuto, ai fini civilistici risarcitori, un minimo concorso di cause e di colpa addebitabile alla vittima di reato colposo, non operi alcuna modifica sulla quantità della pena irrogata dal primo giudice, avendola valutata adeguata al caso di specie, fornendone soddisfacente, ancorché succinta, motivazione. (V mass n 180145; (Conf mass n 179574; (Conf mass n 169985; (Conf mass n 161939).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)