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Sez. 2, Sentenza n. 1074 del 28/04/1966 (Rv. 322155 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DURANTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1966-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/322155-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE DURANTE IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - IMPROCEDIBILITA DEL RICORSO.*

Qualora sia cessata la materia del contendere per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio di Cassazione - nella specie, per sopravvenuta transazione della controversia-, deve ritenersi venuta meno, per difetto di interesse delle parti, la necessita di affermare la concreta volonta di legge, e la suprema Corte, ove non vi sia espressa rinuncia del ricorrente fatta nelle forme di legge, deve darne atto di ufficio dichiarando conseguentemente l'improcedibilita del ricorso. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)