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Sez. 1, Sentenza n. 1689 del 12/06/1973 (Rv. 364605 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - LIMITI - TRANSAZIONE SOPRAVVENUTA - DOCUMENTI RELATIVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITA - NATURA.*
Stato
decisa il 1973-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364605-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - INAMMISSIBILITA - LIMITI - TRANSAZIONE SOPRAVVENUTA - DOCUMENTI RELATIVI - PRODUZIONE - AMMISSIBILITA - PRONUNCIA DI CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - AMMISSIBILITA - NATURA.*

In forza dell'art 372 cod proc civ deve ritenersi esclusa in Cassazione la produzione di documenti riflettenti fatti sopravvenuti nelle more del giudizio di legittimita ed attinenti al merito della controversia, in ordine al quale la Corte suprema, per ragioni istituzionali, non puo formulare apprezzamenti. Peraltro, ai fini dell'esame dell'ammissibilita del ricorso, poiche l'interesse deve sussistere non solo al momento della sua proposizione ma anche a quello della decisione (talche il successivo venir meno di esso ha le stesse conseguenze della sua carenza iniziale), sono ammessi la produzione e l'esame di documenti intesi appunto a comprovare il venir meno dell'interesse a ricorrere, come ad esempio quelli riguardanti una transazione intervenuta fra le parti. In tal caso, ammessa la produzione di documenti comprovanti la transazione, la Corte di Cassazione puo dichiarare cessata la materia del contendere, ma non con una pronunzia intesa come statuizione nel merito della causa, che si sostituisca alla pronunzia d'appello rendendola inefficace, bensi con una pronunzia emessa solo in funzione della sopravvenuta carenza d'interesse, e che statuisca quindi l'inammissibilita del ricorso. (Conf sulla prima parte, 315/72, mass n 356167; (Conf 2052/70, mass n 348147; V 2802/69, mass n 342582; (V sulla seconda parte 3700/71, mass n 355477; (V 750/70, mass n 346022; 3294/68, mass n 336265; (V 2983/67, mass n 330681; 1074/66, mass n 322155; (V sulla terza parte 2086/69, mass nn 341364 e 341361; 449/65; (V 2438/63).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)