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Sez. 1, Sentenza n. 29045 del 28/02/2018 Cc. (dep. 22/06/2018) Rv. 273104 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Annullamento con rinvio della sentenza di appello - Giudice competente - Individuazione - Giudice del rinvio - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273104-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

La disposizione contenuta nell'art. 665, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. fissa una speciale e autonoma regola attributiva della competenza "in executivis" che prescinde dai criteri indicati nel comma 2 del medesimo articolo, sicché, in caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, giudice competente a conoscere dell'esecuzione di essa è sempre il giudice di rinvio, indipendentemente dalla circostanza che abbia, o non, confermato la sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)