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Sez. 1 - , Sentenza n. 11224 del 05/02/2020 Cc. (dep. 02/04/2020) Rv. 279049 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA | Dichiarazione di inammissibilità dell'appello - Competenza del giudice di primo grado - Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279049-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - COMPETENZA

In tema di procedimento di esecuzione, nel caso in cui la sentenza di appello abbia dichiarato inammissibile il gravame, il giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio espresso dall'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado, non rilevando che la sentenza di inammissibilità sia diventata irrevocabile per ultima.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)