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Sez. 1, Sentenza n. 22161 del 18/05/2005 Cc. (dep. 10/06/2005) Rv. 232104 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - Straniero extracomunitario raggiunto da decreto prefettizio di espulsione - Applicabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232104-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario hanno diretto fondamento costituzionale nella funzione rieducativa della pena e pertanto, in assenza di un espresso divieto di legge, possono essere applicate in linea generale anche allo straniero extracomunitario raggiunto dal decreto prefettizio di espulsione. In tal caso, l'espiazione della pena, pur nelle forme alternative alla detenzione carceraria, sospende l'esecuzione dell'espulsione amministrativa e costituisce, essa stessa, il titolo giustificativo della presenza dello straniero nel territorio nazionale.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 27 com. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)