Sez. 1, Sentenza n. 30130 del 20/05/2003 Cc. (dep. 17/07/2003) Rv. 226134 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative alla detenzione - applicabilità allo straniero in condizione di clandestinità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
L'affidamento in prova al servizio sociale e, in genere, tutte le misure extramurarie alternative alla detenzione, non possono essere applicate allo straniero extracomunitario che si trovi in Italia in condizione di clandestinità, atteso che tale condizione rende illegale la sua permanenza nel territorio dello Stato e non può, d'altra parte, ammettersi che l'esecuzione della pena abbia luogo con modalità tali da comportare la violazione o l'elusione delle norme che rendono configurabile detta illegalità.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quater CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 quinquies CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)