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Sez. 2, Sentenza n. 1096 del 28/02/1989 (Rv. 462027 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - COLONIA PERPETUA - DIRITTI DEL COLONO - EDIFICAZIONE SUL FONDO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-02-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462027-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - COLONIA PERPETUA - DIRITTI DEL COLONO - EDIFICAZIONE SUL FONDO - AMMISSIBILITÀ - LIMITI.*

La Colonia perpetua, differenziandosi dalla Colonia "ad meliorandum" per l'attribuzione al colono della proprietà di tutto il soprasuolo, con la correlata compressione dei diritti del concedente, integra un diritto reale parificabile all'enfiteusi; ne consegue che il colono ha facoltà di costruire un edificio per la propria abitazione, anche eccedente la tipologia dei fabbricati rurali, sul fondo oggetto del rapporto quando ne derivi - per una più stretta partecipazione ai lavori agricoli - un migliore sfruttamento del fondo medesimo, fatti salvi i diritti riconosciuti al concedente per i miglioramenti e le addizioni. (nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito che, stante la legittimità della costruzione effettuata dal colono, aveva escluso la sussistenza di uno spoglio in danno del proprietario). (V 6178/81, mass n 416952).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 959, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2164, Cod. Civ. art. 2169

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)