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Sez. 2, Sentenza n. 6178 del 20/11/1981 (Rv. 416952 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - COLONIA PERPETUA SU EX CORPI FEUDALI DEL REGNO DI NAPOLI - NATURA - DIFFERENZE DALL'ENFITEUSI E DALLA COLONIA AD MELIORANDUM - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1981-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416952-01

CONTRATTI AGRARI - COLONIA - IN GENERE - COLONIA PERPETUA SU EX CORPI FEUDALI DEL REGNO DI NAPOLI - NATURA - DIFFERENZE DALL'ENFITEUSI E DALLA COLONIA AD MELIORANDUM - SUSSISTENZA - ONERE PROBATORIO.*

La Colonia perpetua su "ex" corpi feudali del Regno di Napoli, ravvisabile solo con riguardo a rapporti preesistenti all'entrata in vigore del codice civile del 1865, integra un diritto reale, come tale acquisibile per usucapione, che si caratterizza, differenziandosi dall'enfiteusi o dalla Colonia perpetua "ad meliorandum", per la longevità del possesso, la normale Mancanza di un documento formale di Costituzione (traendo per lo più origine da un tacito consenso del proprietario del fondo), la facoltà del colono di trasferire il godimento del terreno senza l'assenso del proprietario, la prestazione di un canone in natura, commutato in denaro con le leggi eversive della feudalità nel Regno di Napoli, la Mancanza dell'Obbligo di migliorare il fondo. Detta Colonia perpetua, pertanto, non può essere contestata in base al mero difetto di un atto costitutivo scritto, né in base alla circostanza del versamento di un canone pecuniario, spettando al proprietario, che sostenga, a fronte della sussistenza di quegli elementi di fatto caratterizzanti la Colonia medesima, la ricorrenza di un diverso rapporto, l'Onere di fornire la relativa prova. (V 350/75, mass n 373586; (V 620/53; (V 1779/51; (V 123/51).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 957, Cod. Civ. art. 2164, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Abrog. Disp. Att. e Trans. art. 29, Legge 22/07/1966 num. 607 art. 1 CORTE COST., Legge 22/07/1966 num. 607 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)