Sez. 1, Sentenza n. 2179 del 20/06/1969 (Rv. 341503 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTI - POSIZIONE FORMALE E SOSTANZIALE - ONERE DELLA PROVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE - PARTI - POSIZIONE FORMALE E SOSTANZIALE - ONERE DELLA PROVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente e attore solo formalmente, in quanto sostanzialmente e tale colui che fa valere la pretesa in giudizio, mediante la richiesta del decreto ingiuntivo, e che formalmente appare essere il convenuto. Conseguentemente, la regola generale posta dall'art.2697 cod.civ. circa l'Onere della prova va applicata secondo la posizione processuale effettivamente assunta dalle parti e non secondo quella apparente. (V. 77-69, massima n.337919 3271-68, massima n.336234 2940-68, massima n.335711 ed altre ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)