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Sez. 1, Sentenza n. 10811 del 20/06/1975 Ud. (dep. 18/11/1975) Rv. 131196 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - VIZIO LOGICO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/131196-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - VIZI DELLA MOTIVAZIONE - TRAVISAMENTO DEL FATTO - NOZIONE - VIZIO LOGICO DI MOTIVAZIONE - NECESSITA - CONDIZIONI.*

Il travisamento del fatto costituisce motivo di ricorso per Cassazione solo quando si risolva in un vizio logico di motivazione atto a determinare la nullita della sentenza a norma dell'art 475 n 3 cod proc pen. pertanto, esso presuppone il concorso d'una duplice condizione da identificare con l'ammissione, da parte del giudice di merito, d'un fatto manifestamente escluso dagli Atti del processo o viceversa, nonche con la Rilevanza di tale fatto su un punto decisivo per il giudizio, nel senso che l'ammissione o l'esclusione del medesimo avrebbe importato una decisione diversa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)