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Sez. 1, Sentenza n. 16136 del 22/07/2011 (Rv. 618798 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Ammissione al concordato preventivo - Nomina di consulente tecnico del giudice delegato - Successivo decreto di liquidazione dei compensi - Reclamo ex art. 26 legge fall. - Decreto del tribunale - Impugnabilità ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618798-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

In tema di concordato preventivo, il provvedimento con il quale il tribunale fallimentare provvede, in sede di reclamo ex art. 26 legge fall., sul decreto del giudice delegato di liquidazione dei compensi a favore del consulente tecnico, nominato dallo stesso giudice nella fase di ammissione alla predetta procedura, ha carattere decisorio (incidendo su diritti soggettivi) e definitivo (non essendo soggetto ad ulteriore impugnazione) e, come tale, è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 162 CORTE COST., Legge Falliment. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)