Sez. 2, Sentenza n. 10143 del 09/05/2011 (Rv. 618111 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI | Coadiutore - Compenso - Determinazione - Tariffa giudiziale dei periti e consulenti tecnici - Applicazione - Necessità - Tariffa professionale - Applicazione - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - CURATORE - POTERI - ATTRIBUZIONI - AUSILIARI
Il coadiutore del curatore fallimentare (figura prevista dal secondo comma dell'art. 32 legge fall.), la cui opera è integrativa dell'attività del curatore, svolgendo funzioni di collaborazione e di assistenza nell'ambito e per gli scopi della procedura concorsuale, assume la veste di ausiliario del giudice. Ne consegue che il relativo compenso deve essere determinato in base alla tariffa giudiziale prevista per i periti e i consulenti tecnici, e non alla tariffa professionale (nella specie, quella dei consulenti del lavoro), la quale va invece applicata allorchè si sia instaurato un vero e proprio rapporto di lavoro autonomo, essendo stato il professionista officiato dal fallimento per svolgere la propria opera in determinate attività ed operazioni.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 32, Legge 11/01/1979 num. 12 art. 23, Legge 15/06/2002 num. 115 art. 50 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)