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Sez. 1, Sentenza n. 5842 del 16/05/1992 (Rv. 477246 - 01)

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima | Maggior danno ex art. 1224, secondo comma, cod. civ. - Liquidazione - Importo - Corresponsione mediante versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477246-01

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell'indennità - Determinazione (stima) - Opposizione alla stima

In tema di espropriazione per pubblica utilità, le norme che impongono l'adempimento della corresponsione dell'indennità espropriativa mediante versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti (artt. 48 e 55 della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni, e 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, rispondendo alla duplice esigenza di tutelare i diritti dei terzi e di non esporre l'espropriante ai rischi ed oneri di eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti, trovano applicazione estensiva anche con riguardo alle maggiori somme che vengono liquidate in esito al giudizio d'opposizione alla stima ed, altresì, agli interessi accordati su tali somme per il periodo del ritardo nel versamento, costituendo essi accessori del debito indennitario. Tale principio, peraltro, non riguarda la liquidazione del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., in quanto, attenendo la verifica del maggior danno e la sua concreta incidenza alla particolare situazione soggettiva del singolo espropriato (e non a quella oggettiva dell'immobile oggetto d'esproprio), detta liquidazione sfugge alla "ratio" dell'applicazione espansiva di cui sopra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)