diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 9665 del 03/10/1997 (Rv. 508519 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Poteri del giudice - Condanna al pagamento dell'indennità - Esclusione - Ordine di deposito alla Cassa depositi e prestiti - Necessità.
Stato
decisa il 1997-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508519-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

Nel decidere sull'opposizione alla stima, la Corte d'appello non può pronunciare condanna dell'espropriante al pagamento dell'indennità di esproprio, ma deve limitarsi ad ordinare il deposito presso la Cassa depositi e prestiti della differenza tra il superiore importo liquidato in sede giudiziaria e quello fissato in via amministrativa, atteso che anche a tale liquidazione sono applicabili i principi generali posti dagli artt. 48 e 55 legge 25 giugno 1863 n. 2359 (anche se l'opponente abbia chiesto la condanna della controparte al pagamento diretto), trattandosi di norme che rispondono a precise esigenze a tutela del pubblico interesse, per eventuali diritti vantati dai terzi sull'indennità, e per non esporre l'espropriante ad eventuali azioni di recupero per pagamenti indebiti.

Riferimenti normativi: Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 55, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)