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Sez. L, Sentenza n. 2698 del 19/04/1983 (Rv. 427596 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA - DEPOSITO - TERMINE - CARATTERE ORDINATORIO - CONSEGUENZE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427596-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - RELAZIONE SCRITTA - DEPOSITO - TERMINE - CARATTERE ORDINATORIO - CONSEGUENZE - LIMITI.*

I termini indicati dall'art. 424 cod. proc. civ., per la presentazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio, hanno carattere ordinatorio, perché, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non è comminata per la loro inosservanza alcuna nullità o decadenza, salvo che il ritardato deposito della relazione stessa non precluda alle parti la tempestiva cognizione della consulenza, pregiudicando i diritti della difesa nel senso di determinare l'impossibilità di controdedurre o discutere su circostanze e valutazioni nella consulenza stessa contenute.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)