Sez. L, Sentenza n. 2337 del 04/04/1985 (Rv. 440208 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ RELATIVA - DECLARATORIA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - CONSULENZA TECNICA - IN GENERE - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE - INOSSERVANZA - NULLITÀ RELATIVA - DECLARATORIA - CONDIZIONI.*
Il termine indicato dall'art. 424 cod. proc. civ. per la presentazione della relazione del consulente tecnico d'ufficio ha carattere ordinatorio, perché, pur assolvendo la funzione di accelerare i tempi di svolgimento del processo, non è comminata per la sua inosservanza alcuna sanzione. Pertanto, il suo mancato rispetto comporta una nullità di ordine relativo, che, ai sensi dello art. 157 cod. proc. civ., può essere pronunciata soltanto se la parte - nel cui interesse il requisito è stato stabilito - formuli la relativa eccezione nella prima istanza o difesa successiva alla scadenza del termine per il deposito della relazione peritale oppure solleciti la sostituzione del consulente tecnico, ai sensi dell'art. 196 cod. proc. civile. (V 2698/83, mass n 427596; (Conf 5037/81, mass n 415820).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 424 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)