diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 832 del 26/02/1977 (Rv. 384449 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE E CONVENIENTE USO DEL FONDO - DESTINAZIONE AD AREA FABBRICABILE - IDONEITA - CARATTERE EDIFICATORIO DEL FONDO - INDAGINE DEL GIUDICE - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1977-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384449-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - SERVITU COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - CONDIZIONI - COLTIVAZIONE E CONVENIENTE USO DEL FONDO - DESTINAZIONE AD AREA FABBRICABILE - IDONEITA - CARATTERE EDIFICATORIO DEL FONDO - INDAGINE DEL GIUDICE - CONTENUTO.*

A norma dell'art 1051 cod civ, la servitu coattiva di passaggio puo essere costituita non soltanto per la coltivazione del fondo, ma anche con riferimento a qualsiasi conveniente uso di cui lo stesso sia suscettibile, ivi compresa la sua destinazione ad area fabbricabile. A questo riguardo, il giudice deve considerare lo stato attuale del fondo con riguardo alle concrete possibilita di piu intensivo sfruttamento ed utilizzazione, potendo eventualmente trarre la prova del carattere edificatorio del fondo stesso da elementi obbiettivi, quali la sua ubicazione, le prescrizioni del piano regolatore, la situazione dei fondi contigui, anche in contrasto con i dati catastali, aventi valore meramente indiziario. (nella specie il fondo classificato in catasto come seminativo, era stato considerato dal giudice di appello quale area fabbricabile e pertanto era stata costituita una servitu di passo coattivo esercitabile con automezzi di qualsiasi tipo e non solo agricolo. La suprema Corte ha confermato tale pronunzia, enunziando il principio di cui in massima).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)