Sez. U - , Ordinanza n. 3559 del 10/02/2017 (Rv. 642441 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Proroga della giurisdizione ex art. 23 del Reg. CE n. 44/2001 - Accordo del quale sia parte una società - Sottoscrizione del rappresentante legale - Necessità - Suo inserimento in atti postnegoziali - Insufficienza.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
L'accordo di deroga della giurisdizione dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44 del 2001, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale di quest’ultima, non essendo all’uopo sufficiente l’inserimento della clausola di proroga della giurisdizione in atti postnegoziali (nella specie fatture e bolle di accompagnamento), atteso che tali atti sono inidonei a disciplinare, con efficacia “ex ante”, la giurisdizione per ogni controversia scaturente da contratti già stipulati, e sono inoltre sottoscritti da personale dipendente, non meglio identificato e comunque privo del potere di rappresentanza della società destinataria della merce.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)