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Sez. U, Ordinanza n. 17845 del 18/10/2012 (Rv. 623666 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Proroga della giurisdizione ex art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001 - Accordo del quale sia parte una società - Sottoscrizione del rappresentante legale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623666-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'accordo di deroga della giurisdizione dello Stato, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento CE n. 44/2001, ove ne sia parte una società, deve essere sottoscritto dal rappresentante legale di questa. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice italiano, poiché il documento recante l'accordo di deroga era sottoscritto da un dipendente della società italiana, che non risultava munito del potere rappresentativo).

Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)