Sez. 1, Sentenza n. 6052 del 28/04/1995 Ud. (dep. 25/05/1995) Rv. 201435 - 01
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di Polizia | Rifiuto di fornire le generalità - Natura di reato istantaneo - Ragioni - Possibilità per il pubblico ufficiale di accertare in altro modo l'identità del destinatario del suo ordine - Irrilevanza - Conoscenza del soggetto da parte del pubblico ufficiale - Irrilevanza.
Reati contro l'ordine pubblico - Contravvenzioni - Concernenti l'inosservanza dei provvedimenti di Polizia
Il reato previsto dall'art. 651, cod. pen. - rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale - è istantaneo, in quanto si consuma nel momento stesso in cui il soggetto attivo, che ne sia stato legittimamente richiesto, rifiuta di dichiarare la propria identità, giacché tale condotta produce di per sè la lesione del bene tutelato dalla norma incriminatrice, vale a dire l'ordine pubblico inteso come interesse generale a evitare ogni intralcio all'attività dei pubblici ufficiali preposti istituzionalmente all'assolvimento di compiti di prevenzione, accertamento o repressione dei reati o di garanzia della pace e della tranquillità pubblica. È del tutto irrilevante, perciò, che il pubblico ufficiale possa accertare in altro modo l'identità del destinatario del suo ordine, così come è irrilevante l'eventuale ripensamento della persona interpellata, che dopo un iniziale rifiuto, si risolva, finalmente, a indicare le proprie generalità.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)