Sez. 6, Sentenza n. 34689 del 03/07/2007 Ud. (dep. 13/09/2007) Rv. 237606 - 01
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA | Rifiuto di fornire i documenti di identità e di rendere le proprie generalità - Conoscenza del soggetto da parte del pubblico ufficiale - Irrilevanza - Configurabilità del reato - Fattispecie.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - CONTRAVVENZIONI - CONCERNENTI L'INOSSERVANZA DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA
Il reato di cui all'art. 651 cod.pen. si perfeziona con il semplice rifiuto di fornire al pubblico ufficiale indicazioni circa la propria identità personale, per cui è irrilevante, ai fini dell'integrazione dell'illecito, che tali indicazioni vengano successivamente fornite o che l'identità del soggetto sia facilmente accertata per la conoscenza personale da parte del pubblico ufficiale o per altra ragione. (Fattispecie relativa ad un caso in cui, nel corso di un servizio di perlustrazione effettuato dai Carabinieri, l'imputato aveva rifiutato di rendere le proprie generalità e di fornire i documenti di identità al pubblico ufficiale, il quale aveva a sua volta riconosciuto le persone occupanti l'autovettura sottoposta al controllo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 651
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)