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Sez. L, Sentenza n. 4616 del 08/08/1979 (Rv. 401137 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - BRACCIANTI AVVENTIZI - NOZIONE - RETRIBUZIONE DISPOSTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MISURA NON INFERIORE A QUELLA DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA PER GLI ORARI NON RIDOTTI - OBBLIGATORIETA - ESTENSIONE ALL'INTERA CATEGORIA DEI SALARIATI NON FISSI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401137-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - BRACCIANTI AVVENTIZI - NOZIONE - RETRIBUZIONE DISPOSTA DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MISURA NON INFERIORE A QUELLA DELLA RETRIBUZIONE PREVISTA PER GLI ORARI NON RIDOTTI - OBBLIGATORIETA - ESTENSIONE ALL'INTERA CATEGORIA DEI SALARIATI NON FISSI - ESCLUSIONE.*

La categoria dei braccianti avventizi ha peculiari caratteristiche, che la distinguono dalle altre categorie previste dalla contrattazione collettiva, dovendo essere esclusivamente riferita a quei lavoratori assunti con mansioni variabili, a giornata e per brevi periodi, nei momenti in cui, per far fronte ad esigenze momentanee od a lavori stagionali, diviene insufficiente la mano d'opera stabilmente impiegata. Pertanto, la disposizione della contrattazione collettiva, per la quale le retribuzioni dei braccianti avventizi, che prestino per consuetudine orari ridotti, non possono essere inferiori a quelle previste per gli orari normali, non puo essere applicata nei confronti dell'intera categoria dei salariati non fissi, a tempo determinato o indeterminato, purche assunti a giornata e sulla base delle ore effettivamente prestate, in quanto questi ultimi trovano, nella relativa stabilita dell'impiego e nella pienezza dell'occupazione la possibilita di raggiungere una retribuzione sufficiente in relazione alla quantita delle effettive prestazioni lavorative, mentre i braccianti avventizi, soggetti alla occasionalita, straordinarieta e momentaneita del loro impiego, trovano soltanto nella richiamata norma collettiva una garanzia di retribuzione minima e sufficiente. (Conf 201/56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2107, Legge 15/08/1949 num. 533 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)