Sez. L, Sentenza n. 2070 del 24/03/1986 (Rv. 445274 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - BRACCIANTI AVVENTIZI - NOZIONE - RETRIBUZIONE DISPOSTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MISURA NON INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER GLI ORARI NON RIDOTTI - OBBLIGATORIETÀ - ESTENSIONE ALL'INTERA CATEGORIA DEI SALARIATI NON FISSI - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO AGRICOLO - QUALIFICHE - SALARIATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - BRACCIANTI AVVENTIZI - NOZIONE - RETRIBUZIONE DISPOSTO DALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - MISURA NON INFERIORE A QUELLO PREVISTO PER GLI ORARI NON RIDOTTI - OBBLIGATORIETÀ - ESTENSIONE ALL'INTERA CATEGORIA DEI SALARIATI NON FISSI - ESCLUSIONE.*
La categoria dei braccianti avventizi ha peculiari caratteristiche, che la distinguono dalle altre categorie previste dalla contrattazione collettiva, dovendo essere esclusivamente riferita a quei lavoratori assunti con mansioni variabili, a giornata e per brevi periodi, nei momenti in cui, per far fronte ad esigenze momentanee od a lavori stagionali, diviene insufficiente la mano d'opera stabilmente impiegata, pertanto, la disposizione della contrattazione collettiva, per la quale le retribuzioni dei braccianti avventizi, che prestino per consuetudine orari ridotti, non possono essere inferiori a quelle previste per gli orari normali, non può essere applicata nei confronti dell'intera categoria dei salariati non fissi, a tempo determinato o indeterminato, purché assunti a giornata e sulla base delle ore effettivamente prestate, in quanto questi ultimi trovano, nella relativa stabilita dell'impiego e nella pienezza dell'occupazione la possibilità di raggiungere una retribuzione sufficiente in relazione alla quantità delle effettive prestazioni lavorative, mentre i braccianti avventizi, soggetti alla occasionalità, straordinarietà e momentaneità del loro impiego, trovano soltanto nella richiamata norma collettiva una garanzia di retribuzione minima e sufficiente. (nella specie il giudice del merito - applicando l'art. 51 del contratto collettivo provinciale del 7 luglio 1973 per gli operai agricoli della provincia di Foggia - aveva erroneamente riconosciuto ad operai specializzati assunti a tempo determinato il trattamento più favorevole consistente nella retribuzione corrispondente allo orario contrattuale anche se di fatto l'orario normale fosse stato per consuetudine inferiore, trattamento che invece la normativa contrattuale riservava ai braccianti avventizi; la S.C. - nel cassare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (Conf 4616/79, mass n 401137).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Legge 18/04/1962 num. 230 CORTE COST., Contr. Coll. 07/07/1973 num. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)