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Sez. 2, Sentenza n. 11853 del 26/11/1997 (Rv. 510400 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO | Ordinanza ammissiva - Revoca - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510400-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO DECISORIO

L'ordinanza che ammette il giuramento decisorio può essere revocata, ai sensi dell'art. 177 cod. proc. civ., dallo stesso giudice che la ha pronunziata, ove egli, riesaminate le risultanza di causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 233

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)