Sez. 1, Sentenza n. 7990 del 08/08/1990 (Rv. 468655 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - CONDIZIONI - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCA - CONDIZIONI.*
Il deferimento del giuramento suppletorio è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito che ritenga non del tutto sfornita di prova una domanda od un'eccezione, anche se non pienamente provata, e l'ordinanza che lo ammette può essere revocata, ai sensi dell'articolo 177 cod. proc. civ., dallo stesso giudice che l'ha pronunciata ove egli, riesaminate le risultanze di causa, si convinca che non sussistevano le condizioni per la sua delazione. (Conf 4860/78, mass n 394562; (Conf 2840/74, mass n 371262).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)