Sez. L - , Sentenza n. 24361 del 16/10/2017 (Rv. 646139 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Abrogazione - Art. 6 d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif., in l. n. 214 del 2011 – Contenuto – Finalità – Irretroattività – Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
L'art. 6 del d.l. n. 201 del 2011, n. 201, conv. con modif., in l. n. 214 del 2011, che ha disposto l'abrogazione degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata (fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico) non ha efficacia retroattiva e non si applica ai procedimenti giudiziari pendenti, e, laddove prevede che l'abrogazione "non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data" ha solo la finalità di spostare in avanti, rispetto alla data di entrata in vigore del d.l. cit., gli effetti dell'abrogazione, facendo rivivere gli specifici istituti di tutela dei dipendenti pubblici, e di aventi diritto ai benefici abrogati, oltre il mero criterio della pendenza del procedimento amministrativo alla data del discrimine temporale del 6 dicembre 2011, con l'inclusione di altri aspiranti ai benefici a condizione che non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda ovvero, per i procedimenti instaurabili d'ufficio, si tratti di eventi occorsi prima della predetta data.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)