Sez. L, Sentenza n. 17895 del 23/07/2013 (Rv. 627286 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO) | Sistema assicurativo - Erogazione della retribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza - Corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da parte dell'I.N.A.I.L. - Esclusione - Fondamento - Regime antecedente al d.l. n. 201 del 2011.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - INFERMITÀ PER CAUSA DI SERVIZIO (EQUO INDENNIZZO)
Nel regime antecedente al d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 - il cui art. 6 ha abrogato gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, così attribuendo all'I.N.A.I.L. la gestione dell'intera materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali sul lavoro dei dipendenti pubblici, fatta eccezione per i comparti sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico - il sistema assicurativo previsto in favore dei dipendenti pubblici, comunque gestito, era basato sul principio secondo cui la retribuzione automaticamente erogata dall'amministrazione di appartenenza al dipendente infortunatosi per causa di servizio escludeva la corresponsione dell'indennità per inabilità temporanea assoluta da parte dell'I.N.A.I.L.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 66, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 73, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 127, Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 6 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)