Sez. 3, Sentenza n. 2458 del 13/06/1977 (Rv. 386169 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'INAMMISSIBILITA CHE LA DURATA DEL PROCESSO VADA A DETRIMENTO DI CHI AGISCE IN GIUDIZIO - APPLICABILITA - LIMITI - CONTEMPERAMENTO CON IL PRINCIPIO DELL'ECONOMIA DEI GIUDIZI - NECESSITA - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'INAMMISSIBILITA CHE LA DURATA DEL PROCESSO VADA A DETRIMENTO DI CHI AGISCE IN GIUDIZIO - APPLICABILITA - LIMITI - CONTEMPERAMENTO CON IL PRINCIPIO DELL'ECONOMIA DEI GIUDIZI - NECESSITA - FATTISPECIE IN MATERIA LOCATIZIA.*
Il principio secondo cui la legge deve attuarsi come se cio avvenisse al momento della proposizione della domanda non trova nel sistema rigida applicazione, perche esso va integrato e temperato dal principio dell'economia dei giudizi, in funzione del quale il giudice e tenuto a pronunciare in base a quanto risulta al momento della chiusura della discussione e, quindi, deve tener conto cosi dei fatti estintivi come dei fatti costitutivi che, non esistenti al momento della proposizione della domanda, siano sopravvenuti nel corso del giudizio. (nella specie, intimato lo sfratto per morosita, il convenuto si era opposto eccependo che il contratto non era piu in corso a seguito di precedente convalida di licenza per finita locazione, ma l'opposizione, accolta in primo grado, era stata respinta in Sede di gravame, essendo stata frattanto dichiarata, con sentenza passata in giudicato pronunziata in Sede di opposizione all'esecuzione, l'inefficacia della precedente convalida di licenza per finita locazione. La SC, nel confermare la decisione impugnata, ha formulato il principio di diritto espresso dalla massima che precede). (V 3737/74, mass n 372252).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)